La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della revoca di un'agevolazione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica precedentemente concessa a ex dipendenti di una grande azienda energetica. I giudici hanno stabilito che tale beneficio, derivante da accordi collettivi, non possiede natura retributiva poiché non è direttamente collegato alla qualità o quantità del lavoro prestato. Di conseguenza, l'agevolazione tariffaria non costituisce un diritto quesito intangibile, ma una mera aspettativa che può essere rinegoziata o eliminata attraverso il legittimo recesso unilaterale dell'azienda dai contratti collettivi a tempo indeterminato, specialmente in un contesto di mercato liberalizzato.
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