La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione del giudice presentata da un'imputata. La richiesta era stata depositata dopo che il giudice aveva già letto in aula il dispositivo di condanna. Secondo la Corte, la funzione decisionale del giudice si conclude con la lettura del dispositivo. Pertanto, qualsiasi istanza di ricusazione presentata successivamente è tardiva e, di conseguenza, inammissibile. La sentenza chiarisce che non è possibile contestare l'imparzialità del giudice quando il processo è, di fatto, già terminato. La Corte ha anche specificato che le 'gravi ragioni di convenienza', che possono giustificare l'astensione volontaria di un giudice, non si trasformano automaticamente in motivi validi per una ricusazione imposta da una parte.
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