Un dipendente comunale, delegato alla gestione dei fondi di una persona interdetta, si appropriava di una somma di denaro. Condannato per peculato, ricorreva in Cassazione sostenendo di non essere un incaricato di pubblico servizio. La Suprema Corte ha rigettato tale tesi, chiarendo che la qualifica dipende dalle funzioni concretamente svolte, che nel caso di specie implicavano autonomia e discrezionalità. Tuttavia, la sentenza è stata annullata per prescrizione del reato, pur confermando le statuizioni civili a carico dell'imputato.
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