Una contribuente ha impugnato un avviso di pagamento per la tassa sui rifiuti, sostenendo la nullità della notifica perché effettuata da un operatore postale privato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, stabilendo un principio chiave: la notifica atti tributari di natura sostanziale, come un avviso di pagamento, è da considerarsi valida se avvenuta tramite un operatore postale privato munito di licenza individuale, nel periodo successivo alla liberalizzazione parziale del settore avviata nel 2011. La Corte ha distinto tali atti da quelli puramente giudiziari, per i quali vigevano regole diverse, e ha cassato la sentenza di secondo grado che aveva erroneamente dichiarato inesistente la notifica.
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