Una società subaffittuaria ha chiesto la restituzione dei canoni versati a un nuovo soggetto, sostenendo che quest'ultimo non fosse legittimato a riceverli. La Corte d'Appello ha invece accertato che tra il sublocatore originario e il nuovo soggetto era avvenuta una valida cessione del contratto, accettata tacitamente dalla società subaffittuaria attraverso un comportamento concludente, consistito nel pagamento regolare delle fatture e nell'invio di ordini di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso principale della società e rigettando il ricorso incidentale del nuovo sublocatore per carenza di prove sui servizi extra. Di conseguenza, la cessione del contratto è considerata pienamente valida ed efficace tra le parti, impedendo la restituzione delle somme già pagate.
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