Querela di falso verbale: il caso della zucchina fritta
Nel panorama delle contestazioni stradali, la querela di falso verbale rappresenta l’estrema ratio per il cittadino che intenda smentire quanto dichiarato da un pubblico ufficiale. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Trieste affronta un caso singolare ma estremamente istruttivo in merito ai limiti probatori di questo strumento.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da un controllo della viabilità durante il quale una pattuglia dei Carabinieri fermava una conducente, contestandole l’uso del telefono cellulare durante la marcia con la mano sinistra. La donna si opponeva alla sanzione sostenendo che, al momento dell’accertamento, non stesse utilizzando lo smartphone, bensì stesse portando alla bocca una zucchina fritta.
Per sostenere la propria tesi e dimostrare la falsità di quanto riportato nel verbale, l’automobilista proponeva querela di falso, allegando la presenza a bordo di un sistema vivavoce, l’assenza di traffico telefonico nei tabulati e chiedendo l’audizione di testimoni per confermare la presenza del cibo in auto, oltre a un’ispezione dei luoghi per dimostrare la scarsa visibilità degli agenti.
La decisione della Corte d’Appello
I giudici di secondo grado hanno confermato il rigetto dell’appello, ritenendo infondata la pretesa della ricorrente. La Corte ha sottolineato come il verbale redatto dai pubblici ufficiali faccia piena prova fino a querela di falso dei fatti avvenuti in loro presenza. In questo contesto, l’onere della prova grava interamente su chi propone la querela, il quale deve fornire prove univoche e precise per scardinare la veridicità dell’atto.
La Corte ha ritenuto che le prove dedotte dall’appellante fossero del tutto inidonee allo scopo. In particolare, la presenza di un cartoccio di cibo o di un impianto vivavoce non esclude categoricamente che il conducente possa aver impugnato il cellulare per scopi diversi dalla conversazione, come la navigazione internet o l’invio di messaggi.
Motivazioni: la fede privilegiata del verbale
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio della fede privilegiata degli atti redatti dai pubblici ufficiali. Secondo la giurisprudenza consolidata, i verbali di accertamento attestano fatti avvenuti in presenza dell’autore del documento e possono essere contestati solo con prove che dimostrino un errore di percezione oggettivo o un falso ideologico.
Nel caso in esame, le istanze istruttorie della difesa sono state considerate generiche o irrilevanti. L’ispezione dei luoghi è stata definita un’istanza esplorativa non supportata da concreti elementi spazio-temporali, specialmente considerando che l’accertamento era avvenuto in piena luce diurna in una giornata estiva, rendendo improbabile un errore di vista macroscopico da parte degli agenti.
Conclusioni
Le conclusioni dei giudici evidenziano che per vincere la forza probatoria di un verbale non è sufficiente prospettare una versione alternativa dei fatti basata su probabilità logiche o testimonianze circostanziali. È necessario che la prova della falsità sia certa e incompatibile con quanto attestato dal pubblico ufficiale. Di conseguenza, l’appello è stato respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali e del doppio contributo unificato, come previsto dalla legge in caso di rigetto integrale dell’impugnazione.
Si può contestare un verbale se il tabulato telefonico è vuoto?
Sì, ma non è sufficiente. Il giudice ha stabilito che l’assenza di traffico non esclude l’uso del cellulare per navigare su internet o leggere messaggi, attività che non compaiono necessariamente nei tabulati delle chiamate.
La presenza del vivavoce esclude la multa per uso cellulare?
No, la presenza di un sistema vivavoce a bordo non è incompatibile con l’uso manuale del dispositivo attestato dal pubblico ufficiale, che può essere impugnato per altre funzioni durante la guida.
Quali prove servono per una querela di falso verbale?
Occorrono prove univoche e precise che dimostrino l’impossibilità oggettiva di quanto attestato nel verbale, non essendo sufficienti testimonianze su fatti secondari o presunzioni di probabilità logica.