Una contribuente ha impugnato un avviso di pagamento per contributi consortili, sostenendo l'assenza di un reale beneficio di bonifica per i propri terreni. Nonostante la presentazione di perizie tecniche giurate in appello, i giudici di merito hanno rigettato il ricorso, ritenendo valida la presunzione di vantaggiosità derivante dall'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, chiarendo che l'omesso esame di elementi istruttori (come le perizie) non costituisce vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato. Inoltre, la presenza di una doppia conforme impedisce di contestare la ricostruzione dei fatti in sede di legittimità, confermando che l'onere della prova contraria spetta al contribuente e non può risolversi in una mera critica al convincimento del giudice.
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