La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21854/2024, ha stabilito che se la domanda di accertamento negativo della servitù (actio negatoria) viene respinta in primo grado, è necessario impugnare specificamente tale rigetto in appello. Non è sufficiente contestare solo l'accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria di usucapione. In mancanza di un motivo di appello specifico, la decisione sul rigetto dell'actio negatoria passa in giudicato, diventando definitiva e non più modificabile, anche se la domanda riconvenzionale viene successivamente respinta in sede di rinvio.
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