Una lavoratrice, socia di una cooperativa, veniva esclusa dalla compagine sociale e di conseguenza licenziata. Dopo una prima causa per licenziamento illegittimo respinta, ne intentava una seconda per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'illegittima esclusione come socia. I giudici di merito rigettavano la domanda, ritenendo che sulla questione si fosse formato il giudicato. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che la domanda di risarcimento per l'illegittima esclusione socio lavoratore si fonda su una 'causa petendi' (ragione giuridica) diversa da quella per l'illegittimo licenziamento. Pertanto, non vi è giudicato e la lavoratrice ha diritto a un nuovo esame della sua richiesta di risarcimento.
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