Un professionista ha contestato un debito verso la sua cassa previdenziale, sostenendo l'avvenuta prescrizione contributi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che le comunicazioni inviate dall'ente erano idonee a interrompere la prescrizione. La Corte ha chiarito che la valutazione sulla ricezione e sul contenuto delle comunicazioni è un accertamento di fatto riservato ai giudici di merito e che la contestazione di documenti in fotocopia deve essere specifica e non generica.
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