La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato condannato per resistenza, oltraggio, lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità. I giudici di legittimità hanno rilevato che le doglianze proposte erano meramente ripropositive di questioni di merito già ampiamente trattate e risolte dalla Corte d'Appello. La sentenza sottolinea come l'inammissibilità del ricorso derivi dalla genericità dei motivi e dal tentativo di sollecitare un nuovo esame delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità, specialmente in presenza di una motivazione logica e coerente basata sulle informative di polizia e sulla scelta del rito abbreviato.
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