Un uomo, già condannato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Contestava la sua responsabilità, l'applicazione della recidiva e il calcolo della pena. La Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi del ricorso, infatti, non denunciavano veri errori di legge, ma chiedevano una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Questa decisione sancisce il principio sulla netta distinzione tra giudizio di merito e di legittimità, confermando l'importanza della corretta formulazione dei motivi di impugnazione. L'esito finale è la condanna definitiva dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una multa.
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