La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza che, pur dichiarando l'estinzione di un reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162-ter c.p., aveva condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali. La Suprema Corte ha chiarito che, in assenza di una sentenza di condanna, le spese processuali per estinzione reato non possono essere poste a carico dell'imputato, distinguendo nettamente questa ipotesi da quella della remissione di querela.
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