Spese processuali estinzione reato: la Cassazione stabilisce chi paga
Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta una questione cruciale in materia di spese processuali estinzione reato: se l’imputato, il cui reato è stato dichiarato estinto per condotte riparatorie ai sensi dell’art. 162-ter c.p., debba comunque farsi carico dei costi del procedimento. La decisione chiarisce un importante principio, distinguendo nettamente questa ipotesi da quella della remissione di querela e offrendo un’interpretazione a favore dell’imputato.
Il caso: estinzione del reato ma condanna alle spese
Due soggetti venivano imputati per il reato di furto aggravato. Nel corso del procedimento, il Tribunale dichiarava l’estinzione del reato in applicazione dell’art. 162-ter del codice penale, che prevede tale esito a seguito di condotte riparatorie. Nonostante la declaratoria di estinzione, il giudice poneva a carico degli imputati le spese del procedimento.
Contro questa decisione, i difensori degli imputati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge. Secondo la difesa, il Tribunale aveva erroneamente applicato per analogia la disciplina prevista per la remissione di querela (art. 340 c.p.p.), la quale stabilisce che le spese siano a carico del querelato. La difesa sosteneva che l’art. 162-ter c.p. non contiene alcun rinvio a tale norma e che, in assenza di una pronuncia di condanna, non fosse possibile addebitare i costi del processo agli imputati.
Spese processuali estinzione reato: la decisione della Corte Suprema
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente le argomentazioni della difesa, ritenendo i ricorsi fondati. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, ma limitatamente alla parte in cui condannava gli imputati al pagamento delle spese processuali, statuizione che è stata eliminata.
Le motivazioni
La Corte ha chiarito che la disciplina sulle spese processuali estinzione reato segue logiche diverse a seconda della causa estintiva. L’articolo 340 del codice di procedura penale, che pone le spese a carico del querelato in caso di remissione, è una norma specifica che non può essere estesa ad altre ipotesi. L’estinzione per condotte riparatorie, prevista dall’art. 162-ter c.p., è un istituto differente: si fonda su un comportamento attivo dell’imputato volto a riparare il danno e opera a prescindere dal consenso della persona offesa. La sua finalità è deflattiva e premiale.
I giudici hanno richiamato un principio già consolidato con riferimento a un istituto analogo, quello previsto per la competenza del Giudice di Pace (art. 35 del D.Lgs. 274/2000). Anche in quel caso, la giurisprudenza ha stabilito che la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno non può comportare la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali. La ragione fondamentale risiede nel fatto che tale pronuncia non è una sentenza di condanna, unico presupposto che, di regola, giustifica l’addebito delle spese all’imputato.
Le conclusioni
La sentenza in esame stabilisce un principio di diritto chiaro e di notevole importanza pratica: in caso di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p., l’imputato non deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Questa decisione rafforza la natura premiale dell’istituto delle condotte riparatorie, evitando di gravare l’imputato di oneri economici in un contesto in cui non vi è stato un accertamento di colpevolezza formalizzato in una condanna. Si tratta di una tutela fondamentale che garantisce coerenza al sistema processuale penale.
Chi paga le spese processuali quando un reato si estingue per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.)?
L’imputato non può essere condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in questo caso, la statuizione relativa alla condanna alle spese deve essere eliminata.
La regola sulle spese per la remissione di querela (art. 340 c.p.p.) si applica all’estinzione per condotte riparatorie?
No, la Corte ha chiarito che la norma sulle spese per la remissione di querela non trova richiamo né applicazione nell’ipotesi di estinzione del reato per condotte riparatorie, trattandosi di istituti diversi con presupposti differenti.
Perché l’imputato non deve pagare le spese nel caso di estinzione per condotte riparatorie?
Perché la declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie non è una sentenza di condanna. La condanna al pagamento delle spese processuali presuppone un accertamento di colpevolezza e una formale pronuncia di condanna, elementi assenti in questo caso.