Un cittadino, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di diffamazione, ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, la persona offesa ha presentato una formale remissione di querela, regolarmente accettata dal difensore dell'imputato. La Suprema Corte ha rilevato che non emergevano prove evidenti dell'innocenza dell'imputato. Di conseguenza, i giudici hanno stabilito che la remissione di querela, intervenuta prima della decisione definitiva, estingue il reato e prevale su eventuali vizi di inammissibilità del ricorso. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza di condanna, ponendo le spese del procedimento a carico dell'imputato querelato, in mancanza di un accordo diverso tra le parti.
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