La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un'imputata contro il provvedimento del Tribunale di Latina, che confermava il sequestro preventivo di sessantadue cani. L'imputata, accusata di associazione a delinquere, frode in commercio e traffico illecito di animali da compagnia, lamentava un vizio di motivazione del giudice del riesame. La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione contro il sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, categoria che include solo vizi motivazionali talmente radicali da rendere la motivazione del tutto inesistente o illogica. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la decisione sia sul piano del fumus del reato sia sul pericolo nel ritardo. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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