La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un indagato contro il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. L'indagato era accusato di associazione a delinquere, indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio tramite crediti d'imposta inesistenti. La difesa lamentava la mancanza di motivazione sul pericolo nel ritardo (periculum in mora). La Suprema Corte ha chiarito che, anche nei casi di confisca obbligatoria, il giudice deve motivare il pericolo di dispersione dei beni. Tuttavia, nel caso specifico, tale motivazione era chiaramente desumibile dal meccanismo criminoso utilizzato, caratterizzato dall'uso di società fittizie per creare e far circolare crediti d'imposta inesistenti. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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