Un operaio, assunto da un ente pubblico economico con un contratto a termine nel 2000 per attività di manutenzione ordinaria, ha impugnato il termine chiedendo la conversione del rapporto in tempo indeterminato. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo il termine per mancanza di reali esigenze giustificatrici, ordinando la riammissione in servizio e un risarcimento. L'ente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che le leggi regionali imponessero il concorso pubblico impedendo la conversione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la conversione del contratto a termine. Nel periodo di stipula del contratto, tra il 1999 e il 2004, la normativa regionale siciliana non prevedeva l'obbligo di concorso per gli enti pubblici economici, rendendo legittima la stabilizzazione del lavoratore.
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