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Art. 32, l. n. 183 del 2010

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24 provvedimenti

Contratto a termine: onere della prova e nullità
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una compagnia aerea, confermando la nullità della clausola di un contratto a termine stipulato con un operatore aeroportuale. La Corte ha ribadito che l'onere della prova circa la sussistenza effettiva delle ragioni giustificatrici del termine (in questo caso, esigenze sostitutive) grava interamente sul datore di lavoro. La mancata fornitura di tale prova determina l'illegittimità del termine e la conversione del rapporto in tempo indeterminato, con conseguente obbligo risarcitorio.
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Risarcimento contratti a termine: sì al lavoratore
Un lavoratore marittimo, dopo aver ottenuto la conversione del suo rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, ha richiesto il risarcimento del danno per i periodi non lavorati. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32426/2024, ha stabilito che l'indennità onnicomprensiva prevista dalla legge per il risarcimento contratti a termine illegittimi si applica anche al settore marittimo, nonostante la sua specialità. Questa indennità non richiede la prova del danno né la messa in mora del datore di lavoro.
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Riqualificazione rapporto di lavoro: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di richiesta di riqualificazione rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, non è necessario impugnare specificamente i termini apposti ai singoli contratti. La domanda di accertamento di un unico rapporto a tempo indeterminato è sufficiente a superare la frammentazione contrattuale. La Corte ha cassato la sentenza d'appello che aveva negato la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza dell'ultimo contratto, rinviando la causa per un nuovo esame che dovrà considerare anche l'eccezione della società sulla sua natura di ente 'in house'.
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Impugnazione contratto a termine: i termini corretti
Un lavoratore, danzatore presso una Fondazione, ha effettuato una impugnazione contratto a termine per una serie di contratti reiterati. La Cassazione chiarisce che, dopo la richiesta di conciliazione non accettata dal datore di lavoro entro 20 giorni, decorre un nuovo e autonomo termine di 60 giorni per depositare il ricorso in tribunale, annullando la decisione dei giudici di merito che avevano erroneamente dichiarato la decadenza.
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