La Corte di Cassazione ha stabilito che non si configura il reato di malversazione fondi pubblici se l'obiettivo del finanziamento viene raggiunto entro i termini, anche qualora i fondi destinati ai partner del progetto vengano successivamente distratti. Il caso riguardava il presidente di una ONG che, dopo aver completato un progetto finanziato con fondi europei e statali, aveva stornato sul proprio conto parte delle somme destinate ai collaboratori. La Corte ha ritenuto che, una volta soddisfatta la finalità pubblica, la questione si riduce a un inadempimento contrattuale di natura civilistica, escludendo anche il reato di peculato per la mancanza della qualifica di incaricato di pubblico servizio e della natura 'altrui' dei fondi.
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