Il presidente di un'associazione culturale è stato condannato per aver distratto fondi ottenuti tramite un finanziamento garantito dallo Stato, destinati al supporto per l'emergenza sanitaria, per scopi personali. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per malversazione finanziamenti Covid (art. 316-bis c.p.), chiarendo che tale reato è configurabile anche quando i fondi provengono da una banca, se l'operazione è assistita da garanzia pubblica. La Corte ha precisato che il reato si perfeziona con la distrazione delle somme dalla loro finalità pubblica, rendendo irrilevante la successiva restituzione delle rate del prestito.
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