Un avvocato in gratuito patrocinio contesta la liquidazione dei suoi compensi, sostenendo che il giudice non ha considerato la pluralità delle fasi difensive svolte. L'opposizione è rigettata in primo grado. La Corte di Cassazione, prima di decidere nel merito, rileva un vizio di notifica del ricorso al Ministero della Giustizia e ordina la sua rinnovazione, rinviando la trattazione. La questione centrale è la corretta interpretazione delle "fasi" processuali ai fini della liquidazione compensi avvocato secondo il D.M. 55/2014.
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