La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5857/2024, ha definito una controversia sull'imposta unica scommesse per l'anno 2009. Ha stabilito che una ricevitoria (CTD) che opera per un bookmaker estero non è soggetta all'imposta per i periodi antecedenti al 2011, accogliendo il suo ricorso sulla base di una precedente sentenza della Corte Costituzionale. Per il bookmaker estero, invece, la Corte ha confermato la debenza del tributo, ma ha annullato le sanzioni a causa dell'obiettiva incertezza normativa esistente all'epoca dei fatti.
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