Una società in concordato preventivo si oppone alla decisione della Corte d'Appello che, accogliendo il reclamo di un creditore, aveva annullato l'omologa del concordato per riconoscere un privilegio su un credito. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, stabilendo che in sede di omologa del concordato, il giudice non ha la competenza per decidere sull'esistenza o sul rango dei crediti, poiché tale accertamento è riservato a un giudizio ordinario separato. Di conseguenza, cassa la decisione impugnata senza rinvio.
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