La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un'azione revocatoria promossa dal fallimento di una società venditrice contro la società acquirente di un immobile. Durante il giudizio, anche la società acquirente è stata dichiarata fallita. La Corte ha stabilito che, a seguito del fallimento del convenuto, l'azione revocatoria non può proseguire per ottenere la restituzione del bene (diventando improcedibile). Tuttavia, il diritto del creditore non si estingue, ma si trasforma in una pretesa creditoria per un valore equivalente al bene, da far valere insinuandosi nel passivo del fallimento dell'acquirente. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio.
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