Un imprenditore, indagato per gravi reati contro la Pubblica Amministrazione, si oppone al mantenimento di una misura interdittiva sostenendo la cessazione del pericolo di recidiva a seguito di mutamenti negli organigrammi pubblici. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, affermando che la valutazione del rischio deve basarsi non solo su circostanze esterne, ma soprattutto sulla personalità dell'indagato, sulla sua capacità economica e sulla sua propensione a delinquere, elementi che possono mantenere il pericolo concreto e attuale.
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