Due società commerciali ricevevano due assegni circolari come pagamento, poi rivelatisi falsi. Prima di accettarli, avevano chiesto alla propria banca di verificare la regolarità dei titoli. La banca negoziatrice, dopo un controllo telefonico con la banca emittente, aveva confermato la regolarità dell'operazione fornendo il cosiddetto bene emissione. Successivamente, era emerso che i telefoni della banca emittente erano stati hackerati da truffatori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei clienti, stabilendo che la banca negoziatrice è responsabile se non rileva anomalie evidenti, come discrepanze nelle date, e che la banca emittente deve dimostrare di aver protetto adeguatamente le proprie linee telefoniche.
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