Una società italiana ha pagato interessi alla controllante lussemburghese, versando una ritenuta fiscale del 10%. Successivamente, la controllante ha chiesto il rimborso di tali ritenute, cedendo poi il credito alla controllata italiana. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso, sostenendo che la controllante fosse una mera società conduit (società tramite) priva della qualifica di beneficiario effettivo, avendo trasferito immediatamente i fondi a un'altra società del gruppo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società italiana, confermando che l'amministrazione finanziaria può contestare in appello la mancanza dei requisiti per l'esenzione fiscale. La qualifica di società conduit esclude il diritto al rimborso delle ritenute, poiché il reale destinatario dei fondi era un soggetto terzo. Vince l'Agenzia delle Entrate.
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