Un avvocato ha chiesto il pagamento delle proprie spettanze a un collega, da lui difeso in una causa riguardante un balcone. Il cliente ha eccepito la prescrizione dei compensi professionali, sostenendo di non aver mai ricevuto la lettera di sollecito. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del professionista, ritenendo la prescrizione interrotta dalla raccomandata presente nel fascicolo. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del cliente. I giudici hanno chiarito che il termine di prescrizione per le competenze dell'avvocato inizia a decorrere solo al termine dell'intero affare (ossia con la sentenza definitiva del Tribunale) e non dalla precedente decisione di incompetenza del Giudice di Pace. Inoltre, la presenza della raccomandata nel fascicolo, certificata dal cancelliere, fa piena prova fino a querela di falso.
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