Il Tribunale di Ancona ha stabilito che sollevare l'eccezione di prescrizione presuntiva per il compenso di un avvocato è incompatibile con la contestazione dell'importo del debito o l'allegazione di un pagamento parziale. Tale comportamento costituisce un'ammissione implicita della mancata estinzione del debito, rendendo inefficace la presunzione e confermando il decreto ingiuntivo contro i clienti.
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