La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32552/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di compensi professionali. Se un cliente si oppone alla richiesta di pagamento di un avvocato eccependo la prescrizione presuntiva, ma allo stesso tempo contesta l'esistenza stessa del debito (ad esempio, sostenendo che c'era un accordo per non pagare), l'eccezione di prescrizione deve essere respinta. La contestazione del debito equivale a un'ammissione che lo stesso non è stato pagato, rendendo inapplicabile l'istituto della prescrizione presuntiva, che si basa sulla presunzione di avvenuto pagamento. La Corte ha inoltre ribadito che il diritto dell'avvocato a essere pagato dal proprio cliente rimane valido anche in caso di distrazione delle spese.
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