Un socio recede da una società di persone e richiede la liquidazione della propria quota. La società eccepisce la prescrizione quinquennale del credito, sostenendo che il termine decorra dal giorno del recesso. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del socio, stabilendo che la prescrizione del diritto alla liquidazione della quota del socio inizia a decorrere solo dopo sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale. Questo perché, secondo l'articolo 2289 del Codice Civile, la società ha sei mesi di tempo per pagare, rendendo il credito esigibile solo allo spirare di tale termine. Di conseguenza, la domanda giudiziale del socio, presentata entro i cinque anni successivi alla scadenza del semestre, è pienamente tempestiva.
Continua »