Un promissario acquirente chiede il trasferimento di un immobile dopo l'inadempimento della venditrice. I giudici di merito rigettano la domanda per prescrizione del diritto, non ritenendo provato l'invio delle raccomandate interruttive. Dopo una prima pronuncia sfavorevole in Cassazione, l'acquirente propone ricorso per revocazione, lamentando un errore revocatorio: la Corte avrebbe confuso le raccomandate ordinarie con le notifiche giudiziarie, ignorando la presunzione di conoscenza. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. I giudici chiariscono che le contestazioni del ricorrente non riguardano una svista materiale (errore di fatto), ma una valutazione giuridica dei documenti e delle norme applicabili. Di conseguenza, l'acquirente perde definitivamente la causa e viene condannato a pagare le spese legali.
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