Un ente pubblico ha richiesto a un ex avvocato dipendente la restituzione di somme versate in eccesso a titolo di indennità di anzianità. La controversia riguardava l'inclusione degli onorari legali nel calcolo del trattamento di fine servizio. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai sensi della legge sul parastato, la base di calcolo comprende esclusivamente lo stipendio tabellare e gli scatti di anzianità. Gli onorari, avendo natura variabile e accessoria, restano esclusi. La decisione conferma l'inderogabilità della normativa vigente e rigetta il ricorso del lavoratore, escludendo anche il legittimo affidamento data la presenza di una riserva di ripetizione.
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