Un contribuente ha impugnato diverse cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33213/2023, ha chiarito la questione della prescrizione crediti erariali. Ha stabilito che per tributi come IRPEF, IRAP e IVA, in assenza di norme specifiche, si applica il termine ordinario decennale. Per altri tributi, invece, la mancata impugnazione della cartella non converte il termine di prescrizione breve in quello decennale. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello, rinviando la causa per una nuova valutazione basata su questi principi.
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