Un individuo, indagato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ricorre in Cassazione contro l'ordinanza di custodia cautelare basata su prove digitali estere. Tali prove consistono in messaggi scambiati su una piattaforma di comunicazione criptata, acquisiti dalle autorità francesi e trasmessi all'Italia tramite un Ordine di Indagine Europeo (OEI). La difesa ne contestava l'utilizzabilità per violazioni procedurali, tra cui la mancata verifica del processo di decriptazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando la piena validità di tali prove. Ha chiarito che i messaggi già archiviati su server costituiscono dati informatici (prova documentale) e non flussi di comunicazione da intercettare. La procedura si fonda sul principio del mutuo riconoscimento, che impone fiducia nella legittimità degli atti compiuti dall'autorità estera, il cui operato non è sindacabile dal giudice italiano se non per violazione dei principi fondamentali.
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