Un lavoratore, trasferito da un ente pubblico a un'agenzia regionale, ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità pregressa e il pagamento delle relative differenze retributive, quantificando le somme richieste. La Corte d'Appello ha riconosciuto il diritto ma ha emesso una condanna generica, rimandando il calcolo a un momento successivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore. Gli Ermellini hanno stabilito che, se il cittadino richiede una condanna specifica indicando cifre precise o determinabili, il giudice non può limitarsi a una condanna generica sull'esistenza del diritto. Il giudice ha l'obbligo di quantificare la somma dovuta oppure rigettare la domanda, senza poter rinviare il calcolo a un separato giudizio. La causa è stata quindi rimandata alla Corte d'Appello per il calcolo esatto delle spettanze.
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