Un Ente Pubblico revocava parzialmente un contributo a un Beneficiario, chiedendo la restituzione delle somme eccedenti. Il Beneficiario si opponeva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, forte di una precedente sentenza che aveva dichiarato tale difetto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Beneficiario, stabilendo che la precedente dichiarazione di difetto di giurisdizione, emessa da un giudice di merito, perde efficacia se il processo si estingue per mancata tempestiva riassunzione. Di conseguenza, l'Ente Pubblico ha legittimamente riproposto la domanda di restituzione dinanzi allo stesso giudice ordinario, non essendosi formato un giudicato sostanziale esterno capace di precludere la nuova azione.
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