Una società creditrice avvia il pignoramento di alcuni immobili del debitore. La sorella del debitore si oppone, sostenendo di aver acquistato i beni anni prima con una scrittura privata, confermata da una sentenza di verificazione. La società creditrice propone allora un'opposizione di terzo revocatoria contro tale sentenza, ritenendola frutto di un accordo fraudolento per sottrarre i beni. La Corte d'Appello dà ragione alla società, dichiarando la sentenza inopponibile. La Cassazione conferma la decisione, rigettando il ricorso dell'acquirente. La Corte chiarisce che il credito da fatto illecito sorge al momento del danno e che, per agire con l'opposizione di terzo revocatoria, non occorre un credito accertato con sentenza definitiva, essendo sufficiente un credito anche solo sottoposto a condizione o termine, accertabile dal giudice.
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