La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di azione revocatoria intentata da un creditore contro trasferimenti immobiliari tra un debitore-garante e sua moglie. La coppia sosteneva che gli atti servissero a estinguere un debito preesistente tra loro. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando l'inefficacia dei trasferimenti. La motivazione si fonda sulla mancata prova, da parte dei coniugi, dell'esistenza di tale debito. È stato ribadito che spetta al convenuto dimostrare la natura solutoria dell'atto e la preesistenza del debito, non essendo sufficiente la mera allegazione. Inoltre, la consapevolezza della moglie del pregiudizio arrecato al creditore è stata desunta da elementi concreti, come la notifica del decreto ingiuntivo.
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