Il Giudice per le indagini preliminari applicava gli arresti domiciliari a carico di un indagato per reati contro la pubblica amministrazione. Il Tribunale del riesame confermava il provvedimento restrittivo. L'indagato proponeva ricorso per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando le dimissioni dalle cariche societarie, l'età avanzata e i motivi di salute. Nelle more del procedimento, l'autorità giudiziaria sostituiva la misura custodiale con una misura interdittiva, realizzando lo scopo difensivo. La difesa formalizzava quindi la rinuncia al ricorso di Cassazione. I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, stabilendo l'esenzione dalle spese processuali e dalla sanzione pecuniaria poiché la revoca scaturiva da fatti nuovi e favorevoli intervenuti durante il procedimento.
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