Una persona, soggetta a una misura interdittiva temporanea, presenta ricorso in Cassazione. Durante il giudizio, la misura perde efficacia per decorrenza dei termini. Di conseguenza, la persona presenta una rinuncia al ricorso per carenza di interesse, non avendo più alcun vantaggio pratico da una decisione. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile ma, accogliendo un importante principio, non la condanna al pagamento delle spese. La motivazione è che la rinuncia non deriva da una sconfitta nel merito, ma da un evento esterno e successivo alla presentazione del ricorso, che ha reso la questione priva di oggetto. In questi casi, non si può parlare di vera e propria 'soccombenza'.
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