Il Ricorrente, condannato a quattro anni di reclusione per detenzione di cocaina, ha richiesto la sostituzione misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora o l'autorizzazione a lavorare. Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta, ritenendo il mero decorso del tempo (cinque mesi) insufficiente a dimostrare un affievolimento delle esigenze cautelari. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in assenza di fatti nuovi e significativi che dimostrino un reale ravvedimento, il semplice passaggio del tempo non giustifica la revoca o l'attenuazione della misura. Inoltre, le difficoltà economiche del nucleo familiare non incidono sulla valutazione della pericolosità sociale. Il Ricorrente rimane quindi agli arresti domiciliari e deve pagare le spese processuali.
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