Un indagato, inizialmente agli arresti domiciliari e poi sottoposto al divieto di dimora, presenta ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, un altro giudice modifica la misura in suo favore, facendogli ottenere il risultato sperato. Di conseguenza, il suo avvocato rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara l'impugnazione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso. Il principio stabilito è che, se l'obiettivo del ricorso è raggiunto con altri mezzi, l'interesse a una decisione viene meno. L'esito positivo per l'indagato è che questa specifica forma di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.
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