Un professionista, socio di un'associazione, ha richiesto il riconoscimento del suo credito professionale privilegiato nei confronti di una società in concordato preventivo. La Corte d'Appello aveva negato il privilegio, attribuendo la prestazione all'associazione. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, definendola un'illogica contraddizione. Se il credito è del singolo professionista, il privilegio non può essere negato riconducendo la prestazione a un soggetto terzo, l'associazione, che non era nemmeno parte in causa.
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