Un giornalista in pensione ha richiesto la liquidazione dell'indennità ex fissa al fondo integrativo gestito dall'ente previdenziale di categoria. L'ente ha sospeso il pagamento a causa della mancanza di liquidità del fondo, che operava con un sistema a ripartizione. La Corte d'appello aveva condannato l'ente, ritenendo che la mancanza di fondi generale non giustificasse il mancato pagamento al singolo creditore. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che il fondo integrativo è un soggetto autonomo e l'ente agisce solo come gestore delegato. Di conseguenza, l'ente non risponde con il proprio patrimonio e la carenza di liquidità complessiva del fondo è un motivo legittimo per rinviare i pagamenti, rispettando l'ordine delle domande in lista d'attesa.
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