Un soggetto, sottoposto agli arresti domiciliari, presenta ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, la misura viene revocata, rendendo il ricorso privo di interesse. A seguito della rinuncia all'impugnazione, la Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile ma, data la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, esclude la condanna al pagamento delle spese processuali e di eventuali ammende.
Continua »