Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che negava la Retrodatazione dei termini di custodia cautelare per un reato di traffico di stupefacenti, sostenendo che gli elementi indiziari fossero già noti al momento di una precedente ordinanza per omicidio e associazione mafiosa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la natura permanente del reato associativo, proseguito anche durante la detenzione tramite intermediari, impedisce l'applicazione del beneficio. Inoltre, è stata esclusa la connessione qualificata tra i fatti di sangue e l'attività di narcotraffico, poiché quest'ultima costituiva un'iniziativa criminale autonoma e non programmata unitariamente.
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