Il caso riguarda un cittadino che ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dichiarando un reddito annuo molto basso. Tuttavia, i giudici hanno accertato che l'uomo riceveva aiuti economici sistematici e significativi dai genitori non conviventi, i quali pagavano il suo affitto e le utenze domestiche. Inoltre, l'interessato era amministratore di una società e il padre aveva recentemente venduto un immobile di valore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del cittadino, confermando il diniego del beneficio. La Suprema Corte ha stabilito che, nel calcolo del reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato, si devono conteggiare anche i sostegni economici stabili ricevuti da familiari non conviventi, in quanto rappresentano risorse effettive che superano la soglia di povertà prevista dalla legge.
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