Una società ha impugnato degli avvisi di accertamento fiscale relativi a costi per operazioni ritenute inesistenti e per un immobile non strumentale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13979/2019, ha stabilito che il giudice tributario di merito ha errato nell'escludere a priori le dichiarazioni di terzi prodotte dalla società. Tali dichiarazioni, pur non essendo prove testimoniali, costituiscono validi indizi e devono essere valutate. La Corte ha inoltre rilevato un'omessa pronuncia sulla specifica questione dei costi dell'immobile. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto delle dichiarazioni di terzi e della domanda non decisa.
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